Art. 23
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La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sara', nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
