Art. 22
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Ove i reati di cui nella presente legge per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste piu' gravemente puniti, sara' inflitta la pena da esse minacciata, ma non potra' mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'art. 20.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
