Art. 21
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[1]Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sara' fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorita' giudiziaria.
[2]Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
