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[1]Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non e' proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresi' con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sara' inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sara' inferiore ai due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

[2]La pena non sara' inferiore al sestuplo, se il danno avra' avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.

Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art20 · fonte del testo

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