Art. 2
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[1]Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potra' essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati, e dal Consiglio sanitario provinciale.
[2]Nelle provincie pero' nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione al codesto vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
