Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli amministratori di Corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
