Art. 17
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[1]Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sara' efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'art. 4, il prefetto della provincia ordinera' all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.
[2]Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovra' depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale fara' direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nella esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto, sara' fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
