Art. 14
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[1]Ove trattisi di semplici opere di rimboschimento, e' data facolta' al Consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboschimento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto, o non vogliano partecipare al Consorzio, e venga provato, che le colture forestali non possono eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.
[2]La facolta' dell'espropriazione non puo' pero' essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti siano proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboschimento.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
