Art. 13
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[1]I proprietari dei terreni sottoposti al pascolo forestale possono riunirsi in Consorzio affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti.
[2]La formazione di tale Consorzio puo' anche venire ordinata dalle autorita' giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degl'interessati, quando si tratti della conservazione, e della difesa dei diritti comuni.
[3]I proprietari dissidenti hanno pero' il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al Consorzio a prezzo di stima, nel quale caso e' obbligatorio l'acquisto pel Consorzio stesso.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
