Art. 12
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[1]E' data facolta' allo Stato, alle provincie ed ai comuni di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilita'.
[2]Avra' per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, purche' ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda nel termine di mesi sei, e li compia in quello che sara' assegnato dal Comitato forestale.
[3]L'Amministrazione forestale potra', con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
