Art. 11
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[1]Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati.
[2]La direzione dell'opere di rimboschimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, e' affidata ai Comitati forestali.
[3]Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio provvedera' alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
