Art. 10
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Contro le decisioni del Comitato e' ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, e, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanita', ed intese le parti, decide.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
