Legge fallimentare

Art. 256 fallimento — Riabilitazione civile

Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha gia' ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art256 · fonte del testo

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