Art. 178 fallimento — Adesioni alla proposta di concordato

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Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato e' stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalita' dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/2012

    Altra decisione
    12 dicembre 2012

    Va ordinata la restituzione al rimettente (Tribunale ordinario, sezione fallimentare) degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento), nella parte in cui, nel testo vigente al momento in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, per un verso consente che, nel termine dei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori di cui all'art. 174 della legge fallimentare, pervengano e siano utilmente conteggiate i soli voti favorevoli alla proposta concordataria e non anche i voti sfavorevoli ed in quanto, per effetto del descritto meccanismo, rende possibile l'esercizio, nel predetto termine, dello ius poenitendi solo ai creditori che, avendo in sede di adunanza espresso voto contrario, vogliano poi mutarlo in favorevole e non anche a quelli che, espresso nella predetta sede voto favorevole, lo vogliano modificare in contrario, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, l'art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nel variare talune disposizioni della legge fallimentare, ha, in particolare sostituito integralmente il quarto comma dell'art. 178 della legge fallimentare, prevedendo, per ciò che specificamente concerne la presente questione, la possibilità per i creditori che non abbiano espresso il proprio voto in seno alla adunanza di cui all'art. 174 della legge fallimentare di far pervenire, nei venti giorni successivi alla chiusura del relativo verbale, il proprio dissenso rispetto alla approvazione della proposta di concordato: ne deriva che tale sopravvenienza normativa, incidendo in maniera evidente sulla norma oggetto del dubbio di costituzionalità, impone una nuova valutazione dei complessivi effetti in ordine alla perdurante attualità e rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale.

    Art. 178 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art178 · fonte del testo

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