Art. 178 fallimento — Adesioni alla proposta di concordato
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Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato e' stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalita' dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008
