Art. 155 fallimento — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
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Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passivita' del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario. Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti. Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 27 novembre 1952
