Art. 133 fallimento — Spese per omologazione
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Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Testo in vigore dal 1 luglio 2002 al 17 luglio 2006
