Art. 133 fallimento — Spese per omologazione

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Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

Testo in vigore dal 1 luglio 2002 al 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 luglio 2002. 33 parole tolte, 11 parole aggiunte.

Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. tolto: Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art133 · fonte del testo

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