Art. 108-ter fallimento — Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi
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Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008
