Art. 97
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. 199 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.
tolto: Le autorita' giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non puo' farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.
tolto: L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.
tolto: Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.
tolto: Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennita'.
tolto: Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verita' od il rifiuto su materia punibile.
tolto: Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art97 · fonte del testo
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