Art. 95
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.
tolto: Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non puo' farlo da se', vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.
tolto: Se il colpevole fa parte dell'uffizio elettorale, la pena e' elevata al doppio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art95 · fonte del testo
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