Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

[2]L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilita', e' punito colla pena medesima.

[3]Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennita' pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla meta'.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art90 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari