Art. 88
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[1]Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:
[2]I commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento;
[3]Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermita' di mente;
[4]Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carita'.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
