Art. 87
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[1]Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosita', vagabondaggio e mendicita'.
[2]Tale incapacita' cessera' un anno dopo espiata la pena.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
