Art. 84
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[1]Il deputato eletto da piu' Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopoche' essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.
[2]In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo deputato.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
