Art. 81
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Chiunque puo' essere eletto deputato, purche' in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. 2610 (Serie 2ª), e 13 maggio 1877, n. 3830 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
