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[1]Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.

[2]Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 28 maggio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art80 · fonte del testo

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