Art. 80
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[1]Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.
[2]Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 28 maggio 1882
