Art. 77
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[1]Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalita' prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, pero', l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.
[2]I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.
[3]Si ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 28 maggio 1882
