Art. 71
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[1]L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.
[2]Un esemplare autentico del verbale e' depositato nella segreteria del comune deve si raduna la sezione.
[3]Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
