Art. 69 — Sono null
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[1]e: Le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65; Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63; 3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.
[2]Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facolta' di votare; in entrambi i casi la scheda restera' valida nelle altri parti.
[3]Se nella scheda e' segnato piu' volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola
Testo in vigore dal 28 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
