Art. 65
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[1]L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a cio' destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto.
[2]Al nome puo' aggiungere la paternita', la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione e' vietata.
[3]Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'art. 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilita' di scrivere la scheda, e' ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 28 maggio 1882
