Art. 64
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Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua identita', estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
