Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Non puo' essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve pero' dichiararsi che e' un duplicato.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
