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[1]La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non piu' alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

[2]Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

[3]La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art54 · fonte del testo

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