Art. 51
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[1]Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono piu' uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.
[2]L'uso di altre schede e' vietato.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
