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Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprieta' dello stabile; se la nuda proprieta' trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
