Art. 45
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[1]((L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio di lista nei 135 Collegi la cui circoscrizione e' determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.
[2]Ciascun Collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima.
[3]Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto Reale da pubblicarsi non piu' tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurra' nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella, e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che credera' indispensabili.
[4]Non potra' essere alterato il numero dei Collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati piu' di sette deputati.
[5]Il numero dei Collegi a 5 deputati non sara' minore di 33, ne' maggiore di 38.
[6]Non potranno essere istituiti nuovi Collegi a due deputati.
[7]La Commissione si comporra' di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle rispettive Camere, e sara' presieduta dal Ministro dell'Interno)).
Testo in vigore dal 28 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
