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[1]((L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio di lista nei 135 Collegi la cui circoscrizione e' determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

[2]Ciascun Collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima.

[3]Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto Reale da pubblicarsi non piu' tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurra' nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella, e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che credera' indispensabili.

[4]Non potra' essere alterato il numero dei Collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati piu' di sette deputati.

[5]Il numero dei Collegi a 5 deputati non sara' minore di 33, ne' maggiore di 38.

[6]Non potranno essere istituiti nuovi Collegi a due deputati.

[7]La Commissione si comporra' di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle rispettive Camere, e sara' presieduta dal Ministro dell'Interno)).

Testo in vigore dal 28 maggio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 1882

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 28 maggio 1882. 12 parole tolte, 136 parole aggiunte in 7 capoversi.

L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio tolto: uninominale nei 508 Collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla aggiunto: di lista nei 135 Collegi la cui circoscrizione e' determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte tolto: integrante della medesima aggiunto: integrale di essa.

aggiunto: Ciascun Collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima.

aggiunto: Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto Reale da pubblicarsi non piu' tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurra' nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella, e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che credera' indispensabili.

aggiunto: Non potra' essere alterato il numero dei Collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati piu' di sette deputati.

aggiunto: Il numero dei Collegi a 5 deputati non sara' minore di 33, ne' maggiore di 38.

aggiunto: Non potranno essere istituiti nuovi Collegi a due deputati.

aggiunto: La Commissione si comporra' di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle rispettive Camere, e sara' presieduta dal Ministro dell'Interno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art45 · fonte del testo

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