Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
