Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.
[2]Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
