Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
