Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, puo' reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.
[2]Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
