Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
