Art. 20
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[1]La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.
[2]Essa puo' dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
