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[1]Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.
[2]Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:
[3]1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;
[4]2. I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o Istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti Istituti e scuole; i ministri dei culti;
[5]3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Universita' o degli Istituti superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello; i notai; ragionieri; geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;
[6]4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;
[7]5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;
[8]6. I membri degli ordini equestri del Regno;
[9]7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformita' delle leggi vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorita' giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Societa' anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di Opere pie;
[10]8. Gli impiegati in attivita' di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei Regi Ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e corpi indicati nel n° 1 del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, delle Societa' ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.
[11]Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa Amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;
[12]9. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14;
[13]10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;
[14]11. I decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unita' d'Italia.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
