Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
