Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

[2]Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato puo' delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

[3]Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

[4]Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art12 · fonte del testo

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