Art. 107
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[1]Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto Reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intendera' da quel giorno pienamente abrogata.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
