Art. 103
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[1]Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.
[2]Per la formazione della lista complementare si procedera' con le norme indicate nel titolo II della presente legge.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
