Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonche' dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª), vi sono mantenuti finche' non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art102 · fonte del testo

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