Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I reclami contro le iscrizioni fatte in conformita' dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potra' stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

[2]Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sara' cancellato dalla lista elettorale.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art101 · fonte del testo

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