Legge doganale

Art. 92 — Zone di vigilanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno del Regno e' stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza e' stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno. Nel delimitare la zona di vigilanza puo' essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici; da rive di fiumi o tratti navigabili di essi; da lagune ed altre acque; da strade ferrate e da strade ordinarie.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art92 · fonte del testo

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