Art. 90 — Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva, di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forma stabilite dal regolamento, e' sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali « Liste di carico » nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico. Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art90 · fonte del testo

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